1. È istituito il Parco nazionale di Portofino.
2. È istituito l'Ente parco nazionale di Portofino che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. All'Ente parco nazionale di Portofino si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Conseguentemente, alla tabella, parte IV, allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «Ente parco nazionale di Portofino».
4. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco nazionale di Portofino sono definite entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'ambiente e della tutela territorio, sentiti la regione Liguria e gli enti locali interessati.
5. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nazionale di Portofino coincidono, in via provvisoria, con quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente per il Parco regionale ligure di Portofino.
6. La pianta organica dell'Ente parco nazionale di Portofino è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
7. All'Ente parco nazionale di Portofino, a decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo, è affidata la gestione dell'area naturale marina protetta denominata «Portofino», ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente